La legge...
Legge 20 luglio 2004, n. 189
Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.
Art. 1 Modifiche al titolo IX del Libro II del Codice Penale, Articolo 544.
Art. 2. Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce di cani e gatti.
(….) La violazione delle disposizioni è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
Art. 727 del Codice Penale
Art. 638 del Codice Penale
Legge Nazionale 14 agosto 1991, n. 281
Legge quadro in materia d’animali d’affezione e prevenzione del randagismo
Art.1. Lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente.
Art. 2. Trattamento dei cani e di altri animali di affezione
Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati.
I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4 (canili e rifugi), non possono essere soppressi. …
I cani ricoverati nelle strutture di cui al comma 1 dell’articolo 4, … possono essere soppressi, in modo esclusivamente eutanasico, ad opera di medici veterinari, soltanto se gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità.
È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà.
I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.
I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili.
Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza.
Art. 5. Sanzioni
Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione.
Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centocinquantamila.
Chiunque, avendo iscritto il cane all’anagrafe di cui al comma 1 dell’articolo 3, omette di sottoporlo al tatuaggio, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire centomila.
Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, in violazione delle leggi vigenti, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire dieci milioni.
ALTRE IMPORTANTI LEGGI E DICHIARAZIONI
Articolo 672 del Codice penale - Omessa custodia e malgoverno di animali
Legge nazionale n° 413 - Norme sull’obiezione di coscienza alla sperimentazione animale
Dichiarazione universale dei diritti degli animali, proposta dall’UNESCO il 15 ottobre 1978
Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, firmata anche dall’Italia.
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 10/06/2011
Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 04/09/1990 nr.39
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